Guma ভাগ করা a পোস্ট  
3 বছর

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dal canale Telegram Multilevel della Libertà:
Se ci fate caso, l'art. 77 Cost. recita:
"Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]. ..."

Ergo, i DL NON HANNO valore di legge ordinaria.

C'è di più: ce lo conferma la stessa Camera sul sito istituzionale: A partire dal 1998, con cadenza annuale, l’Osservatorio pubblica, in
collaborazione con gli uffici legislativi delle Assemblee regionali, il Rapporto
sullo stato della legislazione, che sintetizza i dati di fondo riguardanti l’attività
legislativa con l’intento di analizzare le dinamiche di interrelazione tra i diversi
livelli di produzione normativa (legislazione parlamentare, attività normativa
del Governo, legislazione regionale, normativa comunitaria).

NB: legislazione parlamentare è una cosa, attività normativa del Governo tutt'altra!

NON solo!
"Quando, in casi straordinari di necessità e urgenza, il
governo adotta, sotto la propria responsabilità,
provvedimenti provvisori aventi forza di legge ..."
(art.77 Cost). La responsabilità richiamata dalla Costituzione è sia penale (i ministri rispondono degli
eventuali reati commessi con l’emanazione del D.L.)
sia civile (i ministri rispondono solidalmente di eventuali danni provocati a terzi) sia amministrativo-contabile (c.d. danno erariale)."

Insomma, sto studiando la gerarchia delle fonti, o meglio aspetti della gerarchia che non avevo preso in considerazione prima... risulta chiaramente che il dl ha forza di legge, ma non È LEGGE. Infatti, fra i criteri gerarchici sono contemplati anche i livelli di produzione (legge ordinaria: atto del Parlamento, D. Lgs: atto del Governo successivo a legge delega del Parlamento, DL: atto del Governo NON convalidato dal Parlamento).

Di fatto, il DL è fonte inferiore alla legge di conversione

Vi prego, cari costituzionalisti, diteci ancora che un DL può modificare una legge approvata dal Parlamento!!
Laura