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L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA: È TUTTO SOSPESO FINO AL 30 GIUGNO

Ringrazio uno degli iscritti che ci ha segnalato i chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Si conferma che l'avviso di addebito è un titolo esecutivo e non una sanzione amministrativa, con la conseguenza che non c'è una scadenza per l'impugnazione e che questa deve essere promossa solo con citazione in opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione conferma che tutti i termini, compresi quelli per il pagamento e per la riscossione (esecuzione forzata) sono sospesi fino al 30 giugno e che i termini per il pagamento riprenderanno a decorrere dal 1 luglio.

Non occorre fare nulla: le multe che continueranno ad arrivare non avranno alcun effetto sino al termine della sospensione.

Si conferma la nostra interpretazione e c'è una smentita ufficiale di tutte le opinioni che spingevano i destinatari degli avvisi di addebito ad avviare azioni e ricorsi tanto affrettati quanto inutili e potenzialmente dannosi con il rischio di una dichiarazione di inammissibilità con condanna alle spese del giudizio.

Ecco il link ai chiarimenti dell'AdER:

https://www.agenziaentraterisc....ossione.gov.it/it/Pe
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Agenzia delle entrate-Riscossione
Inosservanza dell’obbligo vaccinale - Procedimento sanzionatorio
Sanzione amministrativa di 100 euro per tutti i soggetti obbligati alla vaccinazione che a far data dal 15 giugno non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.

Agenzia delle entrate-Riscossione - Inosservanza dell’obbligo vaccinale - Procedimento sanzionatorio

Sanzione amministrativa di 100 euro per tutti i soggetti obbligati alla vaccinazione che a far data dal 15 giugno non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.